TITOLO I

Dell’Unione

ART. 1 – Costituzione, denominazione

A norma degli art. 14 e segg. del Codice Civile e della normativa in materia (D.Lgs. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore, o CTS) è costituita un’associazione riconosciuta nella forma di Associazione di Promozione Sociale, non a scopo di lucro, denominata “Unione Nazionale Cavalieri d’Italia associazione di promozione sociale” o, in forma abbreviata “UNCI aps”

L’Unione è un’organizzazione estranea ad ogni attività politica, ed esclude qualunque tipo di discriminazione. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consente l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività del sodalizio.

ART. 2 – Sede

L’Associazione, fondata a Verona il 20 giugno 1980, ha sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo n. 14.

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale la sede legale potrà essere variata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione, al costituirsi di una Sezione Provinciale, provvederà ad aprire una sede operativa nel relativo territorio.

ART. 3 – Durata

L’ Associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta straordinaria dei/delle soci/e potrà deliberare il suo scioglimento in caso di:

– impossibilità di conseguimento degli scopi;
– adesione ad altra Associazione avente obiettivi simili.

ART. 4 – Colori sociali

I colori dell’UNCI sono quelli del Tricolore Italiano: verde, bianco e rosso. Il Tricolore è la bandiera ufficiale dell’UNCI e recherà nel nastro di colore azzurro la dicitura in oro “Unione Nazionale Cavalieri d’Italia” corredata con l’indicazione della rispettiva Sezione o delegazione.

Nelle sfilate, nelle manifestazioni e nelle pubbliche occasioni le eventuali sezioni UNCI in veste ufficiale dovranno portare, come segni di riconoscimento unicamente la Bandiera Tricolore Italiana con fiocco e nastro azzurro con la dicitura “Unione Nazionale Cavalieri d’Italia” e l’indicazione della Sezione di appartenenza.

ART. 5 – Organo d’informazione

L’Unione adotta come organo di informazione ufficiale della vita dell’Unione la rivista “Il Cavaliere d’Italia”.

La gestione della stessa sarà demandata ad un’apposita Redazione, il cui funzionamento e la cui composizione sono regolati da un proprio regolamento. Per l’attività legata alla rivista è tenuta una contabilità separata.

L’effettiva pubblicazione della rivista è vincolata alla disponibilità di fondi e alle esigenze operative dell’Unione.

TITOLO II

Delle Finalità

ART. 6 – Finalità

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale (di cui all’art. 5, comma 1, del CTS) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);

– beneficienza (lettera u);
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w).

In particolare, l’Associazione si propone di:

a) riunire in una organizzazione il cui fine sia quello di mantenere alto il sentimento per il riarmo civico, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche, e di contribuire a rendere gli insigniti esempio di probità e correttezza civile e morale tutti coloro che sono insigniti di onorificenze cavalleresche conferite dalla Repubblica Italiana e dagli Stati con cui intrattiene rapporti diplomatici, o dalle entità istituzionali le cui distinzioni cavalleresche siano autorizzate all’uso nel territorio nazionale;

b) partecipare alla vita della comunità civile collaborando al processo di rinnovamento della società in una concezione pluralistica e democratica;
c) promuovere fra i soci forme di solidarietà ed assistenza e di volontariato secondo i principi della mutualità e della libera, spontanea, reciproca collaborazione;
d) favorire la promozione di attività benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti alla bontà, all’impegno umanitario ed al sostegno di fedeltà alla missione sociale dell’UNCI, a cittadini italiani o anche di Paese estero;
e) promuovere ed organizzare attività culturali, sociali e ricreative atte al raggiungimento degli scopi sociali e alla diffusione dei valori fondanti l’UNCI.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

Dei Soci

ART. 7 – Qualità di Socio

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali, la sostengono nel perseguimento delle sue finalità e accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base dei programmi sociali.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8 – Socio ordinario e socio aggregato (simpatizzante)

Sono soci ordinari tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità che siano insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche della Repubblica Italiana.

Sono soci aggregati (simpatizzanti) gli insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche di cui sia stato autorizzato l’uso sul territorio nazionale, e del Sovrano Militare Ordine di Malta. Possono essere soci aggregati anche le persone maggiorenni non insignite di alcun Ordine Cavalleresco, purché presentate da almeno un socio ordinario. I soci aggregati (simpatizzanti) non possono, in ciascuna sezione, rappresentare più del 50% del numero totale dei soci della stessa.

ART. 9 – Socio onorario

Il Presidente Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, ha la facoltà di nominare soci onorari o assegnare cariche onorifiche a persone di nazionalità italiana o di altro paese, anche se non insignite di onorificenze, purché particolarmente meritevoli.

La qualifica di socio onorario dell’UNCI, pertanto, può essere conferita soltanto dal Presidente Nazionale, o da altri da egli specificamente delegato, previo parere positivo del CDN.

Non è ammessa la qualifica di socio onorario concessa da presidenti di sezione o da altri Organi dell’Unione.

ART. 10 – Diritti e doveri dei soci

La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci hanno pari diritti all’interno dell’Associazione, e vi esercitano la sovranità attraverso le Assemblee di sezione e i diversi Organi di rappresentanza. Se in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. Hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali, frequentare i locali dell’associazione, partecipare alle diverse attività e concorrerne all’elaborazione del programma.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione, anche attraverso il periodico “Il Cavaliere d’Italia”, e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata secondo le modalità previste dal regolamento interno.

I soci devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 11 – Adesioni

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare, alla Sezione della Provincia in cui risiede o a cui la propria Provincia è affiliata o alla Segreteria Generale nel caso in cui la Provincia non abbia soci/ie iscritti/e, domanda che dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– l’impegno al versamento della quota associativa annuale al momento dell’adesione e annualmente entro i termini previsti dallo Statuto.

Il/la richiedente che risieda all’Estero deve presentate analoga domanda ad una Sezione Provinciale da egli selezionata.

Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo di Sezione che valuta, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e visti i principi di cui nel presente Statuto, l’ammissibilità del richiedente. L’eventuale diniego va motivato. Il segretario di Sezione provvederà a comunicare tempestivamente la nuova adesione al Segretario Generale che provvederà all’iscrizione. Nel caso in cui questi riscontri un’irregolarità o comunque la non ammissibilità del richiedente, egli ha la facoltà di sottoporre il caso al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherà in via definitiva.

Il richiedente cui fosse negata l’iscrizione ha la facoltà di appellarsi in prima istanza all’Assemblea di Sezione (che notificherà l’eventuale accettazione al Segretario di Sezione) ed, in caso di ulteriore diniego, in seconda istanza, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale dell’UNCI, al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherà alla prima riunione utile in via definitiva.

ART. 12 – Cessazione dalla qualità di socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

a) recesso;
b) decadenza;
c) esclusione;
d) indegnità;
e) decesso.

ART. 13 – Recesso

Può recedere su domanda scritta, da inviarsi al Segretario della propria Sezione che ne dà comunicazione al Segretario Generale, il/la Socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

ART. 14 – Decadenza

Può essere dichiarato decaduto il/la socio/a:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non abbia versato la quota associativa richiesta, entro il termine previsto dallo Statuto.

La decadenza, qualora se ne verifichino i presupposti di cui al comma precedente, è notificata al/lla socio/a dal Segretario Generale, anche su indicazione del Segretario della Sezione di appartenenza, che provvederà ad aggiornare i registri. Il/la socio/a decaduto/a può appellarsi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, al proprio CDS che valuterà la sussistenza dei succitati requisiti e notificherà la decisione alla Segreteria Nazionale.

ART. 15 – Esclusione

Può essere escluso il/la socio/a:

a) che svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, anche su indicazione del CDN o di un CDS, dopo che al Socio o alla Socia sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, secondo la procedura di cui all’art. 17. È ammessa la possibilità di presentare, entro 30 (trenta) giorni, appello al CDN che, in tal caso, delibererà in via definitiva con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 16 – Indegnità

Può essere espulso il/la Socio/a o un Dirigente di qualsiasi grado in seguito a comportamenti gravi e riprovevoli e comunque contrari all’etica ed agli scopi dell’UNCI o tali da recare pregiudizio al suo prestigio.

L’espulsione per indegnità è comminata secondo le medesime procedure per l’esclusione di cui all’art. 15.

ART. 17 – Effetti della cessazione

Il/la socio/a viene escluso o espulso per indegnità dalla Associazione con atto motivato deliberato dal Collegio dei Probiviri, che comunicherà la decisione all’interessato/a a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di conferma entro 8 (otto) giorni dall’adozione del provvedimento, che sarà alla prima adunanza utile fatto proprio dal CDN. Il Socio escluso o espulso ha la facoltà, entro 30 (trenta) giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di conferma da inviarsi alla Segreteria Generale dell’Unione, di presentare appello al Consiglio Direttivo Nazionale, che, in tal caso, delibererà, nella prima adunanza utile, in via definitiva con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato/a.

Il/la socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza, esclusione o indegnità, come pure gli eredi del/della socio/a defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Il/la socio/a che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza, esclusione o indegnità deve restituire il tesserino, il distintivo e l’attestato rilasciategli dell’Unione.

TITOLO IV

Delle Sezioni dell’UNCI

ART. 18 – Le Sezioni Provinciali

L’Unione si articola in sezioni che hanno estensione provinciale e che prendono la denominazione della Provincia, Città Metropolitana o Ente equiparabile di riferimento.

Nel caso in cui in una di queste suddivisioni territoriali non vi siano almeno quindici soci iscritti, questi ultimi saranno affiliati con pieni diritti ad una Sezione limitrofa, selezionata a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, sentiti i pareri dei Consigli della Sezione interessata e di tutte quelle confinanti o prossime, che acquisterà la denominazione delle due o più Province coinvolte. Al raggiungimento della quota minima di soci la Sezione Provinciale interessata tornerà autonoma.

In caso di affiliazione di una Sezione dovrà essere prevista la designazione di un incaricato provinciale, eletto a maggioranza dai soci appartenenti alla Provincia affiliata in seno al proprio numero, con la funzione di promuovere la conoscenza dell’Unione sul territorio e di svilupparne le attività.

Alle nuove Sezioni la Segreteria Generale fornirà gratuitamente anche la Bandiera Tricolore Italiana munita dei segni di riconoscimento dell’UNCI.

ART. 19 – Organi delle Sezioni

Sono organi delle sezioni:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo di Sezione (CDS);
c) il Presidente ed il Vicepresidente di Sezione;
d) il Segretario di Sezione;
e) l’Amministratore di Sezione.

ART. 20 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Sezione ed è composta da tutti i Soci ad essa iscritti. Ciascun associato in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto ad un voto. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare da un altro socio della medesima sezione mediante delega scritta; nessun socio può ricevere più di due deleghe.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci della Sezione o quando il Consiglio Direttivo di Sezione lo ritiene necessario.

ART. 21 – Compiti dell’Assemblea di Sezione

L’assemblea deve:

a) approvare il rendiconto consuntivo di Sezione entro il 30 aprile dell’anno successivo;
b) determinare le linee generali programmatiche dell’attività della Sezione;
c) approvare l’eventuale regolamento interno alla Sezione;
d) deliberare in prima istanza sui ricorsi relativi alle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci afferenti alla Sezione;
e) eleggere il Consiglio Direttivo di Sezione;
f) eleggere i propri rappresentanti al Consiglio Direttivo Nazionale;
g) deliberare su quant’altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo di Sezione.

ART. 22 – Quorum di costituzione e di deliberazione

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 23 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario di Sezione e sottoscritto dal Presidente di Sezione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia, facendone richiesta al Segretario di Sezione.

ART. 24 – Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione, o CDS, è composto da 3 (tre) a 33 (trentatre) membri, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea di Sezione tra i propri componenti, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il CDS, che si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente di Sezione lo ritenga opportuno, o quando lo richieda un terzo dei suoi membri, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il CDS dirige le attività della Sezione; compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione non demandati all’Amministratore di Sezione; predispone il rapporto annuale sull’attività della Sezione e il rendiconto consuntivo da presentare all’Assemblea; approva il rendiconto preventivo di Sezione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento; delibera in merito all’adesione di nuovi soci.

Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

Ogni CDS può nominare, tra i propri componenti o tra i soci della Sezione, un Delegato Mandamentale avente la funzione di fungere da riferimento e di promuovere le attività in riferimento ad un particolare territorio della Sezione stessa; se necessario, su indicazione di quest’ultimo ed in accordo con il CDS possono essere designati anche Delegati di Zona aventi funzioni analoghe in riferimento a zone specifiche della Provincia.

Il CDS può delegare ulteriori funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/rice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/rice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

Al fine di garantire uno stretto collegamento tra gli Organi Nazionali dell’UNCI e le Sezioni, al CDS partecipano anche i membri del CDN appartenenti alla medesima Sezione e da essa eletti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto. Essi vengono convocati assieme ai Consiglieri di Sezione; hanno diritto di parola e ruolo consultivo con esclusione del diritto di voto, a meno che essi stessi non siano anche membri del CDS, nel qual caso assumono pienamente le prerogative previste in seno allo stesso.

ART. 25 – Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione, eletto dal CDS al suo interno, ha la legale rappresentanza della stessa, presiede il CDS e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il CDS sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente di Sezione, su proposta del CDS, ha la facoltà di presentare alla Prefettura di competenza eventuali istanze di onorificenza. Il Presidente di Sezione è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il/la Vicepresidente designato lo sostituisce nelle funzioni attribuitegli.

ART. 26 – Il Segretario di Sezione

Il Segretario di Sezione è eletto dal CDS tra i propri membri. Dura in carica per il tempo del mandato del CDS ed è rieleggibile.

Egli ha il compito di:

a) curare le pubbliche relazioni della Sezione;
b) curare le iscrizioni alla Sezione, accogliendo le richieste di adesione e trasmettendole alla Segreteria Generale;
c) tenere i Verbali dell’Assemblea e del CDS e cura l’archivio;
d) curare le comunicazioni con le strutture nazionali.

ART. 27 – L’Amministratore di Sezione

L’Amministratore di Sezione è eletto dal CDS tra i propri membri. Dura in carica per il tempo del mandato del CDS ed è rieleggibile.

Egli ha il compito, all’interno della Sezione, di:

a) curare l’amministrazione contabile;
b) redigere un rendiconto economico mensile;
c) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
d) fungere da tesoriere e curare l’inventario;
e) trasferire la parte delle quote sociali prevista da un apposito Regolamento alla Segreteria Generale;
f) trasmettere alla Segreteria Generale le scritture contabili approvate dall’Assemblea di Sezione;
g) curare l’ordinaria amministrazione.

TITOLO V

Del Coordinamento Nazionale dell’UNCI

ART. 28 – Organi Nazionali

Sono organi nazionali dell’UNCI.:

a) il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
b) il Presidente Nazionale e un Vicepresidente Nazionale;
c) il Segretario Generale dell’UNCI;
d) l’Amministratore Generale dell’UNCI.

ART. 29 – Rappresentanza nel Consiglio Direttivo Nazionale

Ogni Sezione dell’UNCI ha diritto di essere rappresentata nel CDN da propri membri eletti.

Ogni Sezione esprime almeno un rappresentante. Al raggiungimento del centunesimo iscritto la Sezione elegge un ulteriore rappresentante; un nuovo rappresentante sarà espresso ogni successivi cento iscritti.

Tali rappresentanti sono eletti, in numero appropriato, dall’Assemblea di ciascuna Sezione tra i propri componenti.

ART. 30 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, che ha la funzione di un’Assemblea Nazionale dei Delegati, è il massimo organo istituzionale dell’UNCI ed è composto dai rappresentanti regolarmente eletti dai soci delle Sezioni. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il CDN ha la funzione di:

a) fornire gli indirizzi generali per le attività dell’Unione e coordinare l’operato degli Organi Nazionali e delle Sezioni;
b) stabilire le quote sociali annuali sulla base delle esigenze e dei programmi dell’Unione;
c) eleggere il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Segretario Generale, l’Amministratore Generale e i componenti del Collegio dei Probiviri e dell’eventuale Organo di Controllo e/o di Revisione Legale dei conti;
d) approvare i Regolamenti Generali dell’Unione;
e) approvare il bilancio preventivo per l’anno seguente o in corso ed il bilancio consuntivo annuale dell’Unione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e, se del caso, approvare il bilancio sociale entro il medesimo termine;
f) stabilire le quote da mettere a riserva nel fondo di solidarietà e deciderne l’utilizzo, deliberare dell’istituzione di ulteriori fondi e della loro gestione;
g) nominare la Commissione per il Rinnovo del CDN stesso allo scadere del mandato;
h) deliberare in via definitiva in merito all’accettazione di nuove adesioni in contenzioso ed all’esclusione di Soci;
i) deliberare gli atti della straordinaria amministrazione;
j) deliberare su quant’altro demandatogli per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame da uno o più CDS, o dagli altri Organi Nazionali.

Sono compiti del CDN riunito in seduta straordinaria:

a) approvare le modifiche statutarie;
b) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione
c) deliberare dello scioglimento dell’Unione.

Il CDN delibera a maggioranza ed ogni consigliere esprime un voto. Ogni componente può rappresentare per delega un solo altro consigliere. Solo un consigliere eletto in seno al CDN può rappresentare per delega un altro membro del medesimo consesso, ancorché se espressione di una diversa Sezione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, qualora siano anche membri del CDN, i componenti della presidenza nazionale, compresi Segretario e Amministratore, non hanno voto.

Il CDN si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno od ogni qualvolta sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale per deliberare su specifiche questioni sollevate. La convocazione del CDN, a cura del Presidente Nazionale, deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

Il CDN può delegare altre funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/rice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/rice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché soci.

ART. 31 – Quorum di costituzione e di deliberazione del CDN

Il CDN in seduta ordinaria è regolarmente costituito in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni del CDN in seduta ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Il CDN in seduta straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei suoi componenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei componenti.

ART. 32 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni del CDN sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario Generale o da un componente del CDN appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 33 – Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli è eletto dal CDN al suo interno, dura in carica quanto il CDN stesso ed è rieleggibile.

Ha la funzione di:

a) rappresentare l’Unione nella Società Civile ed in giudizio;
b) impegnare, con la sottoscrizione di atti e documenti, l’Unione;
c) convocare e presiedere il CDN;
d) avallare l’operato del Segretario Generale e dell’Amministratore Generale assumendo, ove richiesto, i provvedimenti necessari;
e) rappresentare l’Unione nelle cerimonie ufficiali, congressi, conferenze e manifestazioni sia nel territorio nazionale che all’estero;
f) coordinare le diverse Presidenze di Sezione;
g) autorizzare interventi di straordinaria amministrazione;
h) proporre al Presidente della Repubblica Italiana la designazione delle nuove onorificenze.

ART. 34 – Il Vicepresidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale. Egli è eletto dal CDN al suo interno, dura in carica quanto il CDN stesso ed è rieleggibile.

Questi sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento o per delega dello stesso, sovrintende inoltre sulle attività e le iniziative delle Sezioni e all’operato del Collegio dei Probiviri.

ART. 35 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal CDN tra i soci dell’Unione e dura in carica per tutto il mandato del CDN stesso, ed è rieleggibile.

Egli ha la funzione di:

a) curare le pubbliche relazioni dell’UNCI;
b) coordinare l’attività delle Sezioni e curare la comunicazione tra gli Organi Nazionali e quelli di Sezione;
c) tenere i verbali degli Organi Nazionali e curare l’Archivio Nazionale e i Libri dell’Associazione;
d) ricevere le domande di adesione dei nuovi soci dell’Unione trasmesse dalle Sezioni ed emettere i documenti sociali;
e) predisporre, su indicazione del Presidente Nazionale, la documentazione necessaria alla presentazione delle Onorificenze.

Egli è coadiuvato dal Vicesegretario Generale, da egli designato in accordo con il CDN. Il Vicesegretario può essere incaricato di svolgere mansioni indicate dal Segretario Generale e, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, espletarne le relative funzioni.

ART. 36 – L’Amministratore Generale

L’Amministratore Generale è eletto dal CDN tra i soci dell’Unione e dura in carica per tutto il mandato del CDN stesso, ed è rieleggibile.

Egli ha la funzione di:

a) curare l’amministrazione contabile dell’Unione;
b) redigere un bilancio mensile;
c) redigere il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del CDN;
d) predisporre l’eventuale bilancio sociale, se del caso, da sottoporre all’approvazione del CDN;
e) fungere da tesoriere dell’Unione;
f) curare gli atti di ordinaria amministrazione;
g) redigere l’inventario dei beni mobili ed immobili dell’Associazione.

Deve essere previsto che l’Amministratore Generale debba apporre la propria firma, congiuntamente a quella del Presidente Nazionale, su tutti gli atti che prevedano l’emissione di titoli di credito, il trasferimento di fondi o qualsivoglia movimentazione di cassa.

TITOLO VI

Degli Organi di Garanzia

ART. 37 – Organi di Garanzia

Sono organi di garanzia dell’Unione:

a) Collegio dei Probiviri;
b) Organo di Controllo.

ART. 38 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dal CDN, che durano in carica quattro anni, ha il compito di controllare la disciplina dell’Associazione ed il rispetto delle norme Statutarie e dei vincoli di Legge. Possono essere eletti in tale organo anche non soci, purché di provata e certa esperienza professionale in ambito giuridico e legale e di riconosciuta rettitudine morale; la carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica all’interno dell’UNCI.

I Probiviri scelgono, tra i membri effettivi, il Presidente del proprio collegio; essi possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del CDN, potendo formulare proposte e raccomandazioni e hanno il diritto di richiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni o irregolarità rilevate.

Il Collegio ha il compito specifico di vigilare e di intervenire in merito alle questioni inerenti lo Statuto, i Regolamenti o la loro applicazione ed interpretazione. Hanno inoltre il compito di intervenire e decidere in merito a tutte le eventuali controversie eventualmente insorgenti tra i Soci, l’Unione e i suoi Organi; giudicherà senza formalità di procedura e il verdetto, qualora espresso all’unanimità, sarà inappellabile. In caso di decisione presa a maggioranza per l’impossibilità di raggiungere l’unanimità, i Soci ricorrenti al Collegio hanno la facoltà di appellarsi al CDN, che giudicherà in via definitiva alla prima riunione utile, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il Collegio dei Probiviri delibera inoltre sulle procedure di esclusione dei Soci secondo le modalità previste ai relativi articoli 15, 16, 17; in caso di esclusione o espulsione per indegnità, l’appello è comunque ammesso nelle modalità prescritte.

ART. 39 – Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal CDN nei casi previsti dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni ovvero in via facoltativa ed esercita le attività di controllo ivi previste. Il/I componente/i dell’organo di controllo partecipa/no alle riunioni degli organi sociali.

L’organo di controllo è composto o da un unico membro ovvero da un collegio di tre membri effettivi e due membri supplenti.

L’organo di controllo, sia monocratico che collegiale, è nominato dal CDN per un periodo di quattro anni. Possono essere eletti in tale organo anche non soci.

I membri dell’organo di controllo sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica dell’unico componente dell’organo di controllo monocratico il CDN provvede alla sua sostituzione.

In caso di cessazione dalla carica di un membro dell’organo di controllo collegiale subentra il supplente più anziano di età che resta in carica fino alla prima riunione del CDN che provvede alla nomina di un membro effettivo e di un membro supplente.

L’attività di revisione legale dei conti è esercitata dall’organo di controllo nell’ipotesi di superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso tutti i membri dell’organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro.

TITOLO VII

Delle Norme Generali sulle Cariche Sociali

ART. 40 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 41 – Cessazione delle cariche sociali

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi dei CDS, questi saranno integrati dai primi non eletti alla precedente consultazione o, nel caso in cui non ve ne siano, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci della Sezione che devono ratificare a maggioranza tale decisione nella prima Assemblea utile, pena la decadenza dei consiglieri cooptati. Nel caso in cui restino vacanti la maggioranza dei seggi previsti nel CDS, l’intero consiglio è da considerarsi decaduto; l’Assemblea di Sezione, convocata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, provvederà ad una nuova elezione come previsto dal presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del CDN, le Assemblee dei Soci delle relative Sezioni devono provvedere alla designazione di un nuovo rappresentante entro la successiva convocazione del CDN stesso.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti le restanti cariche sociali, l’organo competente per la loro elezione deve procedere ad una nuova elezione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

In tutti i casi, il mandato non può essere prorogato e scade come naturalmente previsto al momento dell’elezione.

ART. 42 – Compatibilità delle cariche sociali

Vi è assoluta incompatibilità di carica tra gli organi di garanzia e qualunque altro organo, carica o incarico interno all’UNCI.

Non vi è incompatibilità di carica tra organi esecutivi (Presidente, Segretario, Amministratore) all’interno del medesimo livello di Sezione o di Coordinamento Nazionale. Non vi è incompatibilità tra organi esecutivi tra i due diversi livelli.

Vi è compatibilità di carica tra il CDN ed i CDS; inoltre, un membro dei due consigli può ricoprire anche le altre cariche sociali dell’Unione, fuorché quelle interne agli organi di garanzia.

TITOLO VIII

Del Patrimonio dell’Unione

ART. 43 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

a) dal fondo di dotazione, pari ad almeno il patrimonio minimo per le associazioni con personalità giuridica di cui al CTS, art. 22, c. 4 e successive modifiche e integrazioni;
b) da eventuali fondi e riserve di libero utilizzo, costituiti dalle eccedenze di bilancio;
c) dal fondo di solidarietà finalizzato a interventi in caso di eventi eccezionali;
d) da eventuali riserve vincolate a specifici scopi, come definite dal CDN;
e) da eventuali ulteriori fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Sono inoltre considerate patrimonio indivisibile, in quanto valori iscritti tra le riserve dell’Associazione:

a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili in qualunque modo acquisiti dalla associazione;
b) contributi, proventi e ricavi, comunque denominati, compatibili con le finalità dell’associazione e la normativa in materia e non immediatamente utilizzati nel corso dell’esercizio in cui sono conferiti.

I beni dell’Unione saranno inventariati da ciascuna Sezione e dalla Direzione Nazionale. Un inventario aggiornato dovrà essere rimesso annualmente entro il 31 gennaio dall’Amministratore Generale.

ART. 44 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) conferimenti dei Soci;
b) contributi e quote associative;
c) donazioni e lasciti;
d) contributi, erogazioni, lasciti e liberalità da parte di soggetti pubblici o privati;
e) rendite patrimoniali;
f) proventi da attività di raccolta fondi;
g) proventi derivanti dalle attività di interesse generale;
h) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del CTS.

ART. 45 – Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto (ai sensi dell’art. 8, c. 3, del CTS), utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 46 – Rendiconto economico-finanziario e bilancio sociale

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo o in corso e deve essere approvato dal CDN entro l’assemblea di approvazione del conto consuntivo celebrata nell’anno di riferimento, anche nel corso della medesima seduta.

Il rendiconto economico-finanziario è approvato dal CDN in seduta ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima del CDN e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Qualora ricorrano i limiti di cui all’art. 14, c. 2 del CTS, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all’art. 14, c. 1 del CTS, o qualora lo ritenga opportuno, l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, che viene approvato con le medesime modalità del rendiconto economico.

ART. 47 – Libri sociali

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati, tenuto a cura del Segretario Generale e dei Segretari di Sezione;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario Generale e dei Segretari di Sezione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee di Sezione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario di Sezione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDS, tenuto a cura dello stesso organo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDN, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta, a seconda del caso, ai Segretari di Sezione o al Segretario Generale che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima richiesta deve produrne copia.

TITOLO IX

Dei Regolamenti e delle Commissioni

ART. 48 – Regolamenti

Il CDN, nel rispetto delle finalità sociali e delle norme e delle indicazioni statutarie, può approvare Regolamenti Generali o altri provvedimenti che risultano vincolanti per l’Unione stessa, anche nelle sue articolazioni territoriali. Tali regolamenti e provvedimenti possono anche essere proposti, oltre che dai consiglieri stessi, dalle altre cariche sociali e dai CDS.

L’approvazione dei Regolamenti interni alle Sezioni, che non possono essere in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti Generali, è di competenza delle relative Assemblee dei soci; i Regolamenti di Sezione possono essere anche stesi ed adottati dai CDS, ma sono validi soltanto previa ratifica dell’Assemblea di Sezione.

ART. 49 – Commissioni ed altri organi

Commissioni, delegazioni, rappresentanze, gruppi di lavoro, organi non istituzionali diversi da quelli statutari ed altri incarichi possono essere istituiti dal CDN, anche su indicazione delle altre cariche sociali, che deve provvedere anche a regolamentarne il funzionamento con un atto specifico. In ogni caso, tali cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Analogamente, i CDS possono istituire simili organi a validità e di ambito territoriale.

In particolare, devono essere previsti i seguenti organi:

a) Commissione di Rappresentanza delle donne UNCI;
b) Commissione per l’assegnazione della Distinzione Onore e Merito;
c) Delegazioni Estere.

ART. 50 – Commissione di Rappresentanza delle donne UNCI

La Commissione di Rappresentanza delle donne UNCI, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno disciplinati da un apposito Regolamento Nazionale, ha lo scopo precipuo di coordinare e promuovere le attività di tutte le socie iscritte all’Unione.

ART. 51 – Commissione per l’assegnazione della Distinzione Onore e Merito

La Commissione per l’assegnazione della Distinzione Onore e Merito, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno disciplinati da un apposito Regolamento Nazionale, ha lo scopo precipuo di stendere il verbale necessario alla detta assegnazione.

ART. 52 – Delegazioni Estere

Le Delegazioni Estere, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno disciplinati da un apposito Regolamento Nazionale, hanno lo scopo specifico di coordinare e rappresentare tutti i soci e le socie iscritte all’Unione e residenti in uno Stato estero. Sarà possibile istituire una Delegazione Estera per ogni Paese in cui siano presenti membri dell’Associazione, o nei quali sia comunque ritenuto opportuno portare una rappresentanza della stessa.

TITOLO X

Dello Scioglimento dell’Unione

ART. 53 – Scioglimento, cessazione, estinzione e liquidazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione potrà essere deciso soltanto dal CDN con le modalità di cui all’art. 31. In tutti i casi di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO XI

Norme Generali

ART. 54 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CDN: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate dietro presentazione di autocertificazioni nei limiti previsti dal CTS, art. 17.

I volontari, iscritti nell’apposito registro, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 55 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Per i lavoratori dell’Associazione vale quanto previsto dall’art. 16 del CTS.

ART. 56 – Controversie

I/le soci/e sono obbligati/e a rimettere al Collegio dei Probiviri, secondo quanto previsto all’art. 38 del presente Statuto, la soluzione di tutte le controversie tra soci/e e tra Associazione e soci/e che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

ART. 57 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO XII

Norme Transitorie

ART. 58 – Adempimenti legati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, previsto dal CTS, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

ART. 59 – Applicazione della normativa fiscale

All’Associazione, in quanto iscritta al Registro Nazionale delle APS, si applica la relativa normativa fiscale, anche in considerazione di quanto previsto in via transitoria dal comma 1 dell’art. 104 del CTS.

A decorrere dai termini di cui all’art. 104, del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Verona, 31 ottobre 2020

Unione Nazionale Cavalieri d'Italia